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Contratti EPC ed Efficienza Energetica

  • 3 nov 2016
  • Tempo di lettura: 1 min

Il mercato dell'efficienza energetica sta attraversando una nuova fase. Una fase basata sulla regolamentazione. Regolamentazione dei ruoli (ESCO, EGE, EM) e dei rapporti (Elementi minimi dei contratti EPC stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs. 102/14). Se da un lato molte delle imposizioni arrivano dall'Europa per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati per il 2020, dall'altro lato risulta sempre più evidente come il mercato dell'efficienza energetica fino ad oggi sia stato caratterizzato da bolle speculative. Portando ad attrarre gli investimenti verso interventi che all'atto pratico hanno spostato importanti moli economiche, ma hanno di poco ridotto i consumi energetici effettivi. Passi avanti si aspettano grazie alla standardizzazione dei contratti EPC. Gli Energy performance Contract esistono ormai da 20 anni, ma solo di recente se ne sta diffondendo la conoscenza. Si tratta di contratti a garanzia di risultato, ovvero l'investimento deve essere necessariamente remunerato dai risparmi conseguiti. L'accordo tra beneficiario dell'intervento e soggetto fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica deve obbligatoriamente riportare la baseline di consumi di riferimento e le modalità di verifica e quantificazione dei risparmi garantiti. Il fornitore riceve un ritorno economico solo se l'intervento attuato porta ad un reale risparmio per il beneficiario e dunque solo se effettua una diagnosi energetica accurata preventiva e propone soluzioni effettivamente efficienti.

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